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Cessione diritti alle case editrici e registrazione delle opere composte - 12-03-2009
Domanda:
Buongiorno avvocato.
Vorrei avere delle informazioni circa i contratti offerti dalle case editrici e la registrazione delle opere composte.
Riguardo alla prima questione,introduco subito,che dopo aver inviato un manoscritto sono stata contattata da più case editrici e ovviamente contenta di ciò ero pronta a pagare la cifra richiesta per il finanziamento dell'opera. Dunque, è possibile che le case editrici pubblichino facendo investire allo scrittore? e se si,come vengono gestiti i diritti? Se volessi cambiare casa editrice,una volta pubblicato, i diritti vengono ceduti direttamente all'ulteriore casa o vi è una sorta di joint tra le due?
Infine,riguardo alla registrazione,nel momento in cui si registra la propria opera,bisogna già definire gli eredi?
Grazie della consulenza.
Cordiali saluti
Risposta:
L'art. 118 della Legge sul Diritto d'Autore, però, stabilisce che, nel contratto di edizione, la pubblicazione dell'opera deve avvenire "a cura e spese dell'editore".
Tuttavia, esistono alcuni "editori" che agiscono quali tipoografi, ovvero non assumono alcun rischio relativamente alle opere che pubblicano, perchè fanno sostenere agli autori tutti costi di pubblicazione delle stesse oppure stampano escluisivamente su prenotazione. Anche questi "editotri", generalmente, richiedono la sottoscrizione di accordi che prevedono la cessione di tutti i diritti, anche se tale circostanza va verificata caso per caso.
Ai fini di una effettiva comprensione del contratto che si va a sottoscrivere, è necessario distinguere il contratto tipico di edizione da tutte quelle ipotesi in cui le attività necessarie alla pubblicazione dell'opera sono finanziate dall'autore. Ciò avviene ad esempio quando l'autore da ad uno stampatore , che spesso è un vero e proprio editore, l'incarico, verso corrispettivo, di riprodurre l'opera in più esemplari e di curarne la distribuione e la vendita. In tale ipotesi non vi è dubbio sulo fatto che il contratto non vada qualificato come edizione ma come appalto e sul fatto che esso non determini trasmissione di diritti d'autore in favore dello stamaptore.
L'autore potrà quindi cedere i propri diritti ad altri editori, fermo restando l'obbligo di tenere l'appaltatore indenne da eventuali danni.
Con riguardo , invece, alla questione della registrazione delle opere, invece, nessuna inidcazione degli eredi va fatta, posto che gli stessi saranno individuati in base alla legge.
Cedere il diritto di produrre o far produrre - 09-01-2009
Domanda:
Egregio avvocato Sact,
nel mio contratto viene previsto, nella parte dedicata al diritto d’autore, che io debba cedere “ il diritto di produrre o far produrre …uno o più film lungometraggio o film o serie televisive o serie di opere multimediali interattive che siano il rifacimento e/o la prosecuzione dei precedenti (remake e sequel), ovvero film lungometraggio o film o serie televisive o serie di opere multimediali interattive in cui appaiano uno o più personaggi dei precedenti film o serie televisive, compreso il diritto di spin off, prequel e drama format nonché tutti i relativi diritti di elaborazione, traduzione, sfruttamento commerciale…
Praticamente tutto ed oltre. Ma in Italia è sempre così? Ci si può difendere? Una curiosità, se lo sa. Anche all’estero c’è questo sfruttamento indegno.
Grazie e saluti.
Risposta:
Effettivamente la clausola prevista nel suo contratto è una clausola d’uso nel nostro paese e con essa l’autore si spoglia di ogni diritto e/o controllo sui futuri sfruttamenti della propria opera.
Purtroppo tale clausola è assai diffusa e pochi sono gli autori che hanno la forza contrattuale per rifiutarla od ottenerne la modifica. Meno ancora, coloro che possono permettersi di rifiutarla, sapendo che da tale rifiuto potrebbe conseguire la decisione del potenziale committente o acquirente di rivolgersi ad altri autori.
Anche in altri paesi questa clausola è prevista nei contratti di cessione diritti. In alcuni, però, è prassi prevedere compensi separati per l’autore per ogni effettiva utilizzazione di ciascun diritto derivato (remake, prequel, sequel, spin off, serialize, etc.).
Art.50 della legge n.633 del 22/04/1941 - 09-01-2009
Domanda:
Caro avvocato Sact,
mi si chiede la proroga a 10 anni del termine di cui all’art.50 della legge n.633 del 22/04/1941… e di rinunciare alla facoltà di cui all’art.49 della legge n.633 del 22/04/1941.
Mi può spiegare cosa significa ed implica e se è prassi comportarsi così.
Grazie a lei ed alla Sact.
Risposta:
L’art. 50 della Legge 633/1941, prevede che “Se il produttore non porta a compimento l'opera cinematografica nel termine di tre anni dal giorno della consegna della parte letteraria o musicale, o non fa proiettare l'opera compiuta entro tre anni dal compimento, gli autori di dette parti hanno diritto di disporre liberamente dell'opera stessa”.
Il termine previsto in detta norma è pattiziamente derogabile ed è prassi ricorrente che il committente richieda, come nel Suo caso, un termine più ampio.
L’art. 49 della legge 633/1941, invece, prevede che “Gli autori delle parti letterarie o musicali dell'opera cinematografica possono riprodurle o comunque utilizzarle separatamente, purché non ne risulti pregiudizio ai diritti di utilizzazione il cui esercizio spetta al produttore”.
Anche detti diritti sono contrattualmente derogabili e pertanto con la sottoscrizione del contratto Lei ha rinunciato ai diritti ivi previsti.
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